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Non basta Skype per fare il genitore.

La Cassazione Civile ha revocato l’affidamento del figlio ad una mamma che intratteneva rapporti con il figlio solo attraverso Skype. Si tratta di una sentenza significativa, perché evidenzia come l’affidamento del minore in una separazione, non sia solo un “diritto” che viene rivendicato, ma anche e forse sopratutto un “dovere” a cui occorre adempiere. Un dovere di assistenza sia sul piano economico che affettivo, assistenza che non può certo essere adeguatamente svolta via Skype o comunque a distanza.

Qui trovate i dettagli:

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/02/14/il-genitore-che-intrattiene-rapporti-solo-via-skype-con-il-figlio-perde-l-affidamento

Nel momento in cui una coppia entra in crisi e cessa la convivenza, ove vi siano figli minori, occorre adottare provvedimenti che consentano di proteggere la prole, tenuto conto che l’intenzione del legislatore costituzionale è quella di tutelare i figli in quanto tali, anche se nati fuori dal matrimonio; l’articolo 30 della Costituzione (e il principio è ribadito nell’articolo 315 bis cod.civ.), infatti, stabilisce che i genitori debbano «mantenere, istruire ed educare i figli» e tale regola vale sempre, a prescindere dalla cessazione del rapporto di convivenza tra i genitori e a prescindere dalla crisi della coppia. Si intende evitare che la separazione dei genitori possa avere ricadute negative sulla prole minorenne e, proprio per questo motivo, restano immutati i diritti del minore, anche se cambiano i criteri per darvi attuazione.

 

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