Licenziamento del lavoratore che si allontana dal posto di lavoro senza timbrare.

Può essere comminato il licenziamento disciplinare ad un lavoratore per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, qualora il dipendente non timbri l’uscita dall’ufficio, non autorizzata.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 2 novembre 2023, n. 30418 si è espressa su di una fattispecie che vedeva coinvolta una collaboratrice un Istituto scolastico che aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogatole dal MIUR.

La Cassazione, nell’interpretare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha ritenuto che la condotta di rilievo disciplinare non richieda un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, ma deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro.

Pertanto, anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

La Cassazione ha precisato inoltre che è una falsa attestazione non solo l’alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.

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