
Commissione ricorsi Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e principio del “rischio di confusione/associazione”
La Commissione ricorsi UIBM si è espressa relativamente ad un procedimento incardinato avverso il provvedimento emesso dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Nello specifico la società APT Servizi s.r.l. presentava la domanda di marchio nazionale del marchio figurativo “M Motor Valley fest” nelle classi 35, 39, 41 e 43 della Classificazione di Nizza relativamente, in sintesi, ad organizzazione di eventi e servizi di viaggi ed alberghieri.
Avverso tale deposito proponeva opposizione la società “BMW” basandolo sui marchi internazionali figurativi “M”, ovvero il simbolo utilizzato per determinati modelli di macchine, registrato in classi analoghe a quello di cui al marchio opposto.
L’opposizione sull’art. 12, c.1, lett. d) del Codice di Proprietà Industriale lamentando che, l’identità o somiglianza fra i marchi e l’affinità tra i prodotti/servizi, generasse un rischio di confusione/associazione in capo ad un terzo.
Il richiedente si difendeva sottolineando la debolezza dei marchi costituiti da singole lettere e che le connotazioni visive, fonetiche e concettuali dei due marchi erano completamente differenti.
L’Ufficio U.I.B.M. accoglieva tale tesi e rigettava l’opposizione promossa da BMW che, avverso tale decisione, proponeva ricordo innanzi alla Commissione ricorsi U.I.B.M.
La Commissione ha quindi operato un esame visivo, fonetico e concettuale dei due marchi ed ha sottolineato la carenza del principio del “rischio di confusione/associazione” ex art. 12 c.1 lett. d) C.P.I. rammentando che l’art. 10 comma 1 del b) del C.P.I. prevede la possibilità del titolare di un marchio registrato di vietare a terzi l’uso nell’attività economica, senza il proprio consenso, di un “segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini” laddove “a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi” possa determinarsi “un rischio di confusione per il pubblico”, che può consistere “anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
Su tali presupposti la Commissione ha ritenuto che siano presenti, nei due marchi, elementi tali di diversificazione (visivamente, foneticamente e concettualmente) che escludono il rischio di confusione tra i marchi.