Effetti della mancata dichiarazione dell’esistenza del conflitto di interessi, all’interno dei mandati “sportivi”

Sulla dichiarazione dell’esistenza del conflitto di interessi derivante da una “doppia” rappresentanza è rilevante quando riportato all’articolo 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC avente ad oggetto la disciplina dei mandati di rappresentanza: “…L’agente sportivo, nel caso rappresenti più parti, debba sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata e debba indicare, mediante apposita dichiarazione scritta, in ciascuno dei mandati, l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione…”, nonché dell’art 17 comma 4 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC secondo il quale “…l’Agente è tenuto ad informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi…”.

L’Agente Sportivo che sottoscrive un contratto di mandato con un calciatore e poi omette di indicare il conflitto di interessi nel contratto di mandato successivamente sottoscritto con la squadra presso il quale il calciatore viene tesserato, incorre nella violazione degli articoli sopra indicati, non potendo invocare il mero errore materiale, con applicazione della sanzione della sospensione da un minimo di tre a un massimo di trentasei mesi.

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