decreto agente sportivo

DECRETO MINISTERIALE SULL’ATTIVITA’ DI AGENTE SPORTIVO

A cura dell’Avv. Guido Del Re

In data 30.11.2017 veniva accolto l’emendamento n. 40.55 sulla “disciplina dell’agente sportivo” avente ad oggetto la regolamentazione della professione di Agente sportivo in Italia mediante l’istituzione dell’Agente Sportivo operante in tutte le discipline riconosciute dal C.O.N.I. Viene pertanto nuovamente ripristinato l’esame di abilitazione eliminato con la “riforma” del 2015 che aveva previsto una liberalizzazione dell’attività di Procuratore Sportivo. 

Successivamente in data 13.04.18 veniva approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.05.2018 il DCPM sull’Agente Sportivo.

Le novità

A differenza del passato, il candidato dovrà sostenere un doppio esame: la “prova generale”, avente ad oggetto la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato, del diritto amministrativo e della normativa C.O.N.I., che si terrà in due sessioni annuali (nei mesi di marzo e settembre) ed una “prova speciale”, subordinata al superamento della prova generale, anch’essa suddivisa in due sessioni annuali (maggio e novembre) avente ad oggetto la normativa federale in materia di tesseramenti, statuto federale, codice di giustizia sportiva e regolamenti in materia di tesseramenti.

Per la prova speciale sarà compito di ogni singola Federazione provvedere ad individuare il programma d’esame.

Il candidato, che avrà superato ambo le prove, sarò quindi prima iscritto presso il Registro Federale degli Agenti Sportivi della Federazione presso la quale ha svolto la prova speciale e, una volta ottenuta tale certificazione, verrà iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il C.O.N.I.

Il decreto in esame disciplina inoltre l’attività degli “Agenti stabiliti”, ossia i cittadini europei abilitati in altri Stati membri, ai quali viene concessa la possibilità di iscriversi presso il Registro Federale degli Agenti Sportivi sezione speciale, previo pagamento di una marca da bollo di euro 250,00.

Decorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale, l’Agente in regola con l’aggiornamento, i rinnovi annuali e che abbia svolto effettivamente l’attività di Agente in Italia, potrà richiedere l’iscrizione al Registro Federale ed al Registro C.O.N.I. senza sottoporsi ad alcun esame di abilitazione.

Criticità

A differenza della prova abilitativa pre-2015, sembrerebbe non incluso, ad esempio per quel che riguarda la prova speciale F.I.G.C., la normativa F.I.F.A. in tema di Status e Trasferimenti dei Calciatori, fondamentale per chiunque intende operare sia a livello nazionale che internazionale per una necessaria conoscenza, ad esempio, dei “premi” maturati o meno dalle società cedenti e/o che abbiano formato i Calciatori, nonché degli organi di giustizia F.I.F.A. competenti a dirimere le controversie.

Interessante sarà analizzare i singoli Regolamenti che verranno emanati dalle Federazioni e dal C.O.N.I. per capire se sarà inserita o meno una clausola compromissoria.

Difatti, prima della “liberalizzazione”, il Regolamento Agenti F.I.G.C. prevedeva, quale Tribunale competente per le controversie tra Agenti e società/calciatori, il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (T.N.A.S.) presso il C.O.N.I. 

Il Regolamento 2015, eliminando la competenza di qualsiasi Tribunale “sportivo”, disponeva la possibilità per le parti di scegliere il Foro ordinario o in alternativa un organo arbitrale (senza però istituire un “Arbitrato sportivo” con arbitri competenti e conoscitori della materia), con l’effetto di “ingolfare” ulteriormente i Tribunali ordinari.

Conclusioni

Certamente il ripristino di un esame abilitativo rende nuovo lustro all’attività di Agente/Procuratore che aveva perduto a seguito della. Sembrerebbe l’occasione giusta per il C.O.N.I. e per le singole Federazioni di emanare un Regolamento che disciplini tutti gli aspetti inerenti tale attività senza lasciare adito ad alcuna interpretazione. 

Decreto Della Presidenza dei Ministri scaricabile

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